Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e modifiche normative hanno introdotto importanti novità in tema di deducibilità fiscale delle prestazioni occasionali e delle spese di ospitalità.
In particolare, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da persone fisiche nei confronti di imprese o professionisti, i relativi compensi, compresi eventuali rimborsi spese e indennità di trasferta, devono essere pagati esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, ecc.). Qualsiasi forma di pagamento in contanti rende la spesa non deducibile ai fini delle imposte dirette e irrilevante ai fini IVA. È dunque fondamentale adottare modalità di pagamento che consentano una tracciabilità completa dell’operazione.
Analogamente, anche le spese sostenute per ospitalità – come quelle alberghiere o di ristorazione riferite a clienti, collaboratori o soggetti terzi – sono deducibili solo se documentate in modo adeguato e pagate con strumenti tracciabili. È necessario che tali spese risultino inerenti all’attività svolta e siano accompagnate da idonea documentazione che ne giustifichi la natura e l’utilità. In caso contrario, non saranno ammesse né in deduzione né a rimborso.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per supportarLa nella corretta applicazione delle nuove disposizioni
