Con la presente circolare analizziamo le principali novità introdotte in materia di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, così come riportato dai recenti aggiornamenti normativi.
- SOGGETTI BENEFICIARI
- Possono usufruire dell’agevolazione le imprese di ogni forma e dimensione, a condizione che siano in regola con:
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).
2. BENI AGEVOLABILI
- L’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi inclusi negli allegati IV (materiali) e V (immateriali) alla Legge 199/2025. Sono inoltre inclusi:
- Sistemi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio.
- Nota per il fotovoltaico: sono ammessi solo impianti con moduli conformi all’art. 12 del D.L. 181/2023.
- PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per i beni destinati all’autoproduzione energetica, la data di riferimento è quella di fine lavori (installazione e collaudo).
4. IL BONUS FISCALE
La deduzione fiscale è commisurata al costo di acquisizione e ripartita per la durata dell’ammortamento, secondo i seguenti scaglioni di investimento:
| Scaglione di Investimento | Quota di maggior costo deducibile |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% |
5. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL GSE
L’ottenimento del beneficio è subordinato all’invio di 5 comunicazioni tramite la modulistica GSE:
- Comunicazione preventiva: indicazione del costo stimato e data di entrata in funzione.
- Comunicazione di conferma: entro 60 giorni, attestando il pagamento di acconti per almeno il 20%.
- Comunicazione di completamento: entro il 15 novembre 2028.
- Comunicazione periodica al 20 gennaio di ogni anno: monitoraggio annuale investimenti e utilizzo del bonus.
- Comunicazione periodica al 30 giugno di ogni anno: piano iper–ammortamento.
6. CERTIFICAZIONI E DECADENZA
Per l’accesso al beneficio sono necessari:
- Perizia tecnica asseverata sulla conformità dei beni.
- Certificazione di un revisore legale sui costi sostenuti.
Attenzione: il beneficio decade se il bene viene ceduto o delocalizzato all’estero durante il periodo di ammortamento.
Restiamo a disposizione per l’analisi dei vostri specifici progetti di investimento.
