Si ricorda che l’imposta di bollo di Euro 2 si applica obbligatoriamente su fatture, ricevute e documenti contabili (incluse le note di credito) che includono operazioni di importo superiore ad Euro 77,47 senza applicazione dell’Iva:

  • fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72);
  • fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (art. 7 – 7 septies DPR 633/72);
  • in franchigia da Iva (regime forfettario);
  • esenti (art. 10 DPR 633/72);
  • non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento (art. 8, lettera c) DPR 633/72);
  • non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioni, salvo eccezioni (art. 8-bis DPR 633/72);
  • escluse ex art. 15 DPR 633/72, per le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Secondo l’art. 22 del DPR 642/72 è prevista una solidarietà debitoria dell’imposta di bollo di Euro 2 tra il soggetto che emette la fattura ed il committente che la riceve, da ciò ne consegue che  l’imposta di bollo può essere addebitata al cliente, ma in questo caso non può mai essere considerata un’operazione esclusa da Iva ex art. 15 DPR 633/72, in quanto non sussistono i presupposti per essere considerata una spesa sostenuta in nome e per conto del cliente, deve quindi necessariamente seguire il regime Iva dell’operazione principale (ricavo/compenso) con indicazione dello stesso codice natura Iva in fattura elettronica.

E’ quindi necessario provvedere ad adeguare i Vostri portali di fatturazione elettronica secondo le indicazioni sopra esposte; in caso di necessità lo Studio è a disposizione.

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