Informiamo che per l’anno 2026 resta in vigore la disciplina aggiornata sui fringe benefit delle auto aziendali ad uso promiscuo, determinati sulla base delle tabelle ACI.
Il calcolo è piuttosto articolato per cui occorre verificare caso per caso sulla base dell’anno di immatricolazione dell’auto e dell’anno di assegnazione al dipendente.
Come viene addebitato al dipendente:
Il fringe benefit:
- viene ripartito mensilmente in busta paga;
- aumenta il reddito lordo del dipendente;
- è soggetto a tassazione IRPEF e contributi.
Non si tratta di una trattenuta diretta, ma di un valore che incide sul netto percepito.
Fatturazione al dipendente
L’auto aziendale concessa in uso promiscuo genera sempre un fringe benefit, determinato secondo il metodo ACI (15.000 km convenzionali × costo chilometrico × percentuale prevista per alimentazione).
La fatturazione al dipendente non sostituisce il fringe benefit, ma ne riduce il valore imponibile in busta paga, a condizione che l’importo sia effettivamente pagato ed il pagamento sia tracciabile e documentato.
Effetti fiscali
- Il fringe benefit residuo è tassato in busta paga (IRPEF e contributi)
- L’importo fatturato al dipendente è soggetto a IVA ordinaria
- La riduzione è ammessa fino a concorrenza del valore ACI
Esempio:
Fringe benefit ACI annuo € 3.000 Fatturazione al dipendente € 1.000 (Iva inclusa)
→ Fringe benefit residuo tassato in busta paga: € 2.000
Se la fattura copre l’intero valore ACI → nessun fringe benefit imponibile.
Se la fattura supera l’intero valore ACI → l’eccedenza deve essere pagata dal dipendente o trattenuta dal netto busta paga
Attenzioni operative
- Fattura coerente con il periodo di assegnazione dell’auto
- Pagamento tracciabile e documentato
- Nessuna riduzione senza incasso effettivo
Assegnazioni in corso d’anno
In caso di assegnazione o restituzione dell’auto durante l’anno, il fringe benefit viene proporzionato al periodo di effettivo utilizzo.
Da ricordare
Il fringe benefit auto rientra nei limiti di esenzione dei fringe benefit ordinari (€1.000 / €2.000), ma in caso di superamento di tali soglie lo stesso deve essere interamente tassato, casistica che si verifica sempre in caso di assegnazione dell’auto per l’intero anno.
Il valore è riportato sia in busta paga sia nella Certificazione Unica.
Informiamo infine che il costo dell’autovettura in fringe benefit è deducibile al 70% e l’Iva detraibile al 100% (situazione più favorevole rispetto alle deduzioni del 20% del costo e alla detrazione del 40% dell’Iva delle autovetture aziendali non in fringe benefit).
