Ricordo che al 31.12.2025 scade la polizza in oggetto, come previsto dall’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), che infatti aveva introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare entro il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 (31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura) ad opera dell’art. 13, comma 1, DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha prorogato l’obbligo di copertura dei rischi catastrofali:

  • al 31.12.2025, per le Piccole / Micro imprese

L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

  • sede legale in Italia;
  • sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia;

tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1-bis, DL n. 155/2024 l’obbligo assicurativo interessa i beni elencati dall’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2), e 3), C.c. ossia:

  1. terreni e fabbricati;
  2. impianti e macchinari;
  3. attrezzature industriali e commerciali;

a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche se non di proprietà, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’impresa che impiega i beni.

In assenza di una specifica (diretta) sanzione, come previsto dal comma 102 del citato art. 1 del mancato rispetto dell’obbligo assicurativo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Sul punto il MiMiT ha precisato (FAQ 14.4.2025, n. 11 e 12) che in caso di mancata stipula della polizza:

  • la disciplina contenuta nel citato comma 102 “non ha carattere autoapplicativo”. Di conseguenza è onere della singola Pubblica Amministrazione definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;
  • la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento / recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo / sovvenzione / agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata

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