La legge di Bilancio n. 213/2023, art. 1 commi da 180 a 182, ha previsto per le lavoratrici madri la possibilità di fruire di un esonero contributivo, della sola quota a proprio carico, pari al 100% della contribuzione previdenziale nel limite massimo di 3.000 euro annui.

Il limite da parametrare e applicare su base mensile è pari ad Euro 250,00, mentre per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, il limite va riproporzionato su base giornaliera, pari ad Euro 8,06 per ogni giorno di fruizione.

Alle lavoratrice part time si applicano le stesse soglie di cui sopra e potranno usufruire dell’esonero per ciascun rapporto di lavoro in essere.

L’agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblici e privati, anche non imprenditori, compreso il settore agricolo ed esclusi i rapporti di lavoro domestici.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche i rapporti di apprendistato e, qualora i rapporti a tempo determinato vengano trasformati a tempo indeterminato, l’esonero può trovare applicazione dal mese di trasformazione.

L’esonero spetta alle lavoratrici (anche quelle che hanno bambini in adozione o in affidamento), a seconda del numero e dell’età dei figli, per i seguenti periodi:

  • 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, se madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni);
  • 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, se madri di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

L’esonero decorre:

  • a partire all’1.1.2024 se la lavoratrice a tale data, risulta già essere madre di 3 o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni o se risulta già essere madre di 2 figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni;
  • a partire dal mese della nascita del terzo figlio (periodo 2024-2026) o dal mese di nascita del secondo figlio (nel 2024).

L’esonero decade:

  • al termine del periodo previsto dalla norma (31.12.2024 o 31.12.2026);
  • al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo (nel periodo 2024-2026) o al compimento del 10° anno d’età del figlio più piccolo (nel 2024).

La lavoratrice in possesso dei requisiti dovrà comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli e i relativi codici fiscali. La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens comporta la revoca tempestiva del beneficio fruito.

Qualora foste interessati dovreste contattare l’ufficio paghe per le formalità necessarie.

La dichiarazione dovrà essere presentata o ripresentata se in corso d’anno dovesse cambiare la situazione che dà diritto all’esonero

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