Il decreto per l’attuazione del Pnrr (articolo 29, comma 3, del Dl 19/2024, in vigore dal 2 marzo) ha aumentato del 30% le sanzioni per lavoro nero.

Gli importi sono fissati nella seguente misura:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, se impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione (Unilav) sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.900 a 23.400 euro, se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni;
  • da 7.800 a 46.800 euro, se il lavoratore risulta impiegato oltre i sessanta giorni.

Gli importi sono aumentati inoltre del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione.

La maxisanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico, se l’azienda non comunica (entro le ore 24 del giorno antecedente) l’instaurazione del rapporto di lavoro e ne è provata, da parte degli organi ispettivi, la natura subordinata.

Gli importi delle sanzioni sono diffidabili, perciò se il trasgressore adempie alla diffida potrà accedere al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Entro lo stesso termine, il datore di lavoro dovrà regolarizzare il lavoratore in nero (Per l’assunzione non si potrà usare il contratto di lavoro intermittente, contratti a tempo indeterminato con percentuale part-time inferiore al 50%, contratti a tempo determinato full-time inferiori a 3 mesi) e mantenerlo in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè 90 giorni di calendario dalla data dell’accesso ispettivo.

Un’altra ipotesi è la regolarizzazione di un periodo in nero svolto prima di quello regolare presso il datore di lavoro. La diffida, da adempiere entro 45 giorni, avrà a oggetto la rettifica della data di assunzione, il pagamento dei contributi e premi e il pagamento della sanzione in misura minima. Per regolarizzare il lavoratore in nero non più in forza presso l’azienda, non si applica l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

Caso pratico: Un dipendente è sorpreso a lavorare senza la preventiva comunicazione di assunzione e dall’attività ispettiva non emerge che il lavoratore è stato irregolare per più di 30 giorni di effettivo lavoro. Il verbale unico di accertamento conterrà la diffida al datore di versare contributi e premi per 3 mesi, mantenere il lavoratore in servizio per 90 giorni di calendario. Dopo l’accesso Ispettivo, il datore di lavoro deve assumere il lavoratore a tempo indeterminato per 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi e per minimo 3 mesi. Inoltre se il datore adempie, dovrà versare la sanzione minima di € 1.950,00 entro 120 giorni dalla notifica.

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