Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi – “Industria 4.0” – effettuati nel 2024 o 30/06/2025 (con acconto di almeno 20% entro il 31/12/2024):

  • Per i beni materiali viene confermato in misura pari al 20% (come nel 2023) fino ad un investimento di euro 2,5 ml;
  • Per i beni immateriali è ridotto al 15% (rispetto al 20% del 2023) fino ad euro 1 ml di investimento.

Tale agevolazione, usufruibile solo dalle imprese, non spetta per gli investimenti in beni “generici”, ossia i beni diversi da quelli individuati dalle tabelle A e B, L. 232/2016, per i quali tale agevolazione si è esaurita il 30/11/2023.

Ricordo che tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare il costo sostenuto.

UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta in esame è da usare esclusivamente in compensazione con mod. F24:

  • in 3 rate di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione (es.: investimento nel 2024 – interconnessione nel 2025 – compensazione dal 2025);
  • per compensazioni superiori ai 5.000 euro non c’è bisogno di apporre il visto di conformità,
  • l’eventuale rata annuale o parte di essa non utilizzata nell’anno di interconnessione può essere riportata ed utilizzata negli anni successivi senza alcun limite temporale;
  • nel mod. F24 il codice tributo è 6936 (beni materiali) o 6937 (beni immateriali) indicando come anno di riferimento quello di interconnessione (anche per le rate successive alla prima);
  • per fruire di questo credito di imposta il DURC deve essere in corso di validità al momento di ciascun utilizzo in compensazione.

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Per eventuali successivi controlli le fatture/documenti relativi agli investimenti devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento utilizzando la seguente dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n.0178/2020”.
Il MEF a seguito di recente interrogazione parlamentare (10/01/2024, n. 5-01787) ha chiarito che tale dicitura non è necessario che sia riportata sui ddt (sempre che poi venga indicata in fattura).

ALTRI ADEMPIMENTI
Per usufruire di tale agevolazione è necessario:

  • disporre di una perizia asseverata/attestato di conformità, da cui risulti che i beni hanno le caratteristiche tecniche previste e che sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo inferiore ai 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ex D.P.R. 445/2000;
  • inviare una comunicazione al MiMit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con specifico modello, entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo di effettuazione degli investimenti. Comunque la mancata comunicazione al MiMit non pregiudica la spettanza del credito di imposta.

CESSIONE BENE AGEVOLATO E INVESTIMENTO SOSTITUTIVO
Esclusivamente per i beni materiali, in caso di loro cessione, la fruizione delle rate residue del credito non viene meno se l’impresa nello stesso periodo di imposta della cessione:

  • sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle previste dalla citata tabella A;
  • attesta l’effettuazione del nuovo investimento/le caratteristiche del nuovo bene/il requisito dell’interconnessione.

Condividi