A seguito delle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che prevedono un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha:

  • approvato le nuove Specifiche tecniche relative alla lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei RT.
  • Tale aggiornamento dei dispositivi dovrà essere effettuato entro il 02.10.2023 e permette di generare un codice bidimensionale (QRcode) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea;
  • disposto che fino al 2.10.2023 i produttori possono dichiarare la conformità dei modelli di RT (già approvati) alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”.

In particolare è stato disposto che:

  • per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. In particolare il sistema lotteria istantanea prevede un servizio “rilascio codici”, richiamabile dal dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza. In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che
“tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]”.

Analogamente a quanto previsto per la lotteria degli scontrini “differita” e il relativo codice lotteria, la produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale.

Il predetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali / mensili / annuale) ma si aggiunge alla stessa.

E’ pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria “differita”;

  • entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”.

Si rammenta che per l’adeguamento, l’art. 8, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con la risoluzione  35/E/2023 è stato previsto il relativo codice tributo “7032”.

Tale credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento con pagamento, con modalità tracciabile, del relativo corrispettivo;

  • fino al 2.10.2023 i produttori potranno dichiarare la conformità dei modelli già approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.

Lo studio resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale evenienza e/o chiarimento.

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