Buongiorno,

mi preme tornare in argomento in quanto in caso di installazione di telecamere collocate in luoghi accessibili al pubblico, non è sufficiente informare i lavoratori della loro presenza con affissione in luoghi adiacenti, essendo necessario avere una specifica autorizzazione sindacale o da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Il Garante della privacy, con un provvedimento del 3 marzo 2023 ha infatti sanzionato con una pena pecuniaria una società per avere effettuato dei trattamenti dati personali illeciti.

La norma violata è quella dell’articolo 114 del Codice privacy che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 4 della legge 300 del 1970.

Trattandosi di una violazione dell’art. 88 del Regolamento Ue 679/2016, il trasgressore è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La necessità dell’autorizzazione preventiva all’installazione deriva sempre dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto i controlli hanno la finalità di salvaguardare il patrimonio aziendale.

La violazione di tale disposizione è inoltre penalmente sanzionata (si veda l’articolo 171 del Codice privacy).

Tra l’altro non costituisce causa di esonero il fatto che le telecamere, riprendano “una zona di passaggio e non di attività lavorativa”.

Il garante ha, infatti, costantemente ritenuto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, che anche le aree nelle quali transitano o sostano – talora continuativamente – i dipendenti (ad esempio, accessi alla struttura e ai garages, zone di carico/scarico merci, ingressi carrai e pedonali), qualora sottoposte a videosorveglianza, sono soggette alla piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

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