Con la presente si precisa che, per i crediti d’imposta originariamente introdotti dalla L. 178/2020 (Finanziaria 2021) spettanti alle imprese e lavoratori autonomi residenti in Italia, la Finanziaria 2022 ha esteso il periodo temporale di spettanza per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi “Industria 4.0”, riducendone però le percentuali, ed ha previsto l’eliminazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “generici” effettuati dall’1/1/2023.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi ad esclusione, tra gli altri, dei veicoli di cui all’art. 164 c. 1 TUIR (autovetture), dei fabbricati e costruzioni e dei beni materiali che prevedono un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%.

Investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A della L. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Per un importo dell’investimento fino a Euro 2,5 milioni di costi ammissibili spetta un credito d’imposta del:

  • 40% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022);
  • 20% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2023 al 31/12/2025 (o entro il 30/06/2026 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2025).

Investimenti in beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B della L. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Per un importo dell’investimento fino a Euro 1 milione di costi ammissibili spetta un credito d’imposta del:

  • 20% se l’investimento è effettuato dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o entro il 30/06/2024 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2023);
  • 15% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2024 al 31/12/2024 (o entro il 30/06/2025 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2024);
  • 10% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2025 al 31/12/2025 (o entro il 30/06/2026 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2025).

E’ necessario precisare che il beneficio Industria 4.0 è strettamente correlato al concetto di interconnessione e integrazione automatizzata e che il requisito dell’interconnessione deve essere presente anche nei periodi d’imposta successivi, in quanto l’impresa deve costantemente ed effettivamente operare in modalità 4.0.

Investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette tabelle A e B.

Per un importo dell’investimento fino a Euro 2 milioni di costi ammissibili per i beni materiali e di Euro 1 milione per i beni immateriali per ciascun periodo di seguito indicato spetta un credito d’imposta del:

  • 6% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022).

Allo stato attuale della normativa per gli investimenti e gli acconti pagati dall’01/01/2023 non è più previsto alcun credito d’imposta.

Si precisa che per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni ed il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Inoltre il credito d’imposta non è tassato ai fini IRES/IRPEF/IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni come ad esempio la Sabatini e non riduce il costo ammortizzabile del bene.

Per gli investimenti in beni di cui alle predette tabelle A e B il credito in esame è utilizzabile dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni “generici”, diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, effettuati dall’01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022), il credito in esame è utilizzabile dall’anno in cui è avvenuta l’entrata in funzione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Ai fini della compensazione non sono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (Euro 700 mila annui e Euro 250 mila per i crediti da indicare in RU) e non opera la previsione che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a Euro 1.500.

Si ricorda che esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B sopra citate, è richiesta:

  • le fatture/documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni in esame “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, modificato dall’art. 1 comma 44 della L. 234/2021”;
  • un’apposita comunicazione al MISE;
  • la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a Euro 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate ai sensi della L. 445/2000.

Infine è necessario tenere presente che in caso di cessione a titolo oneroso (destinazione a strutture produttive situate all’estero) di un bene agevolato entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (o entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

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