In riferimento alla mia informativa dello scorso 25 marzo 2022, che allego per brevità, con la presente fornisco nuovi ulteriori ed interessanti chiarimenti introdotti dalla modifica, in sede di conversione, all’articolo 2 del DL 50/2022, con particolare riferimento alla percentuale di credito spettante e del relativo credito di imposta.

Come ricorderete il credito di imposta previsto per le aziende a forte consumo di elettricità era previsto in misura pari al 12% del costo sostenuto nel 2° trimestre 2022, e di gas non ad uso termo elettrico, in misura pari al 20% del costo sostenuto nel 2° trimestre 2022. Con l’intervento del DL 21/2022 le percentuali sono state elevate al 15% per l’elettricità ed al 25% per il gas.

Inoltre, con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio teorico è a carico del venditore, se è lo stesso che riforniva l’impresa nel primo trimestre 2019.

Il venditore, su richiesta del cliente, invia allo stesso una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il secondo trimestre del 2022.

Segnalo infine che l’importo del credito spettante dovrà tener conto dell’articolo 3-ter, riducendo così il credito di imposta fino al plafond disponibile sul “de minimis” previsto ad Euro 200.000.

Pregherei dunque di procedere con la comunicazione ai propri fornitori e di tenermi aggiornato in merito.

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