Con la presente sono ad illustrare le caratteristiche della nuova rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’art. 110 DL 104/2020, c.d. Decreto Agosto, convertito dalla Legge 126/2020.

La rivalutazione può essere effettuata dalle società di persone, dalle ditte individuali, dai professionisti e dai contribuenti minimi, sono esclusi invece i contribuenti forfettari, e si riferisce ai beni d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31/12/2019 e ancora presenti nel bilancio in corso al 31/12/2020 (immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati incluso l’avviamento, partecipazioni in società controllate/collegate); per i soggetti in contabilità semplificata possono essere rivalutati esclusivamente i beni acquisiti entro il 31/12/2019 che risultano dal registro dei beni ammortizzabili, se istituito, o dal registro Iva acquisti.

Le principali novità di tale rivalutazione sono:

  • l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee può essere, infatti, effettuata distintamente per ciascun bene;
  • l’imposta sostitutiva del 3% (rispetto al 10%/12% delle precedenti rivalutazioni) calcolata sul maggior valore per il suo riconoscimento anche ai fini fiscali, tale imposta può essere versata al massimo in tre rate di pari importo senza interessi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (relative al 2020/2021/2022);
  • riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai fini degli ammortamenti dall’esercizio successivo (2021), per la determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione e per la disciplina delle società di comodo (2021), mentre ai fini delle minusvalenze/plusvalenze dal quarto esercizio successivo (2024).

Per i soggetti in contabilità ordinaria:

  • possibilità di affrancamento, anche parziale, del saldo attivo di rivalutazione col versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, di cui si dirà dettagliatamente in seguito;
  • la possibilità di effettuare la rivalutazione gratuitamente ai soli ai fini civilistici, senza versamento dell’imposta sostitutiva del 3% e del 10%.

Il valore attribuito ai singoli beni a seguito della rivalutazione al netto degli ammortamenti, non può superare il valore corrente determinato in base al valore di mercato o il valore “interno” determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione.

Il costo dei beni rivalutati e la rivalutazione devono essere annotati nell’inventario per i soggetti in contabilità ordinaria o in un apposito prospetto, non bollato e vidimato, per i soggetti in contabilità semplificata.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, come sopra detto, il saldo attivo di rivalutazione, costituito dalla differenza tra il maggior valore dei beni e l’imposta sostitutiva dovuta, può essere:

  • affrancato col pagamento di un’imposta del 10% calcolata sul valore della rivalutazione (da versare in un massimo di tre rate di pari importo senza interessi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2020/2021/2022): in caso di distribuzione/prelevamento della riserva i Soci/Imprenditore non subiscono nessuna tassazione.
  • in caso di mancato affrancamento la riserva è considerata in sospensione d’imposta: in caso di distribuzione/prelevamento ai Soci/Imprenditore le somme attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva, concorrono a formare per trasparenza il reddito imponibile dei Soci/Imprenditore.

Si precisa che nel caso di rivalutazione solo civilistica, per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, la distribuzione o il prelevamento del saldo attivo di rivalutazione è irrilevante ai fini fiscali e quindi non comporta nessuna tassazione.

Si precisa che per i soggetti in contabilità semplificata, invece, non sussiste il problema dell’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, quindi per la rivalutazione ai fini fiscali è necessario versale solo l’imposta sostitutiva del 3%.

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