Con la presente si riassumono le principali disposizioni contenute nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • È prevista l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020;
  • È prevista la proroga al 16.9.2020 (in un’unica soluzione o al massimo in 4 rate mensili di pari importo) della ripresa dei versamenti IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 e sospesi dagli 61 e 62, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché quelli scaduti nel periodo aprile/maggio 2020 e sospesi dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
  • È estesa anche per il mese di aprile l’indennità di € 600 prevista, limitatamente al mese di marzo, dal c.d. “Decreto Cura Italia” a favore dei soggetti (lavoratori autonomi, co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti iscritti a casse previdenziali private, ecc.) le cui attività stanno risentendo dell’emergenza “coronavirus”; per coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo l’erogazione per il mese di aprile avverrà automaticamente;
  • È prevista per il mese di maggio un’indennità di € 1.000 a favore dei soli lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) almeno pari al 33% rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019, nonché dei co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • È prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

La nuova detrazione è fruibile:

  • per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,
  • in 5 quote annuali,
  • per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche “private”.

Si veda la tabella riassuntiva allegata per gli interventi di riqualificazione energetica (allegato 1).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

      La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente. In particolare:

–          impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti: limite massimo di spesa € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati

–          Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”: limite massimo di spesa  € 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

·         recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);

·         efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);

·         adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);

·         recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;

·         installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;

·         installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

·         riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

·         trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

·         riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

·         trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6)    prevede a favore di imprese / lavoratori autonomi/ enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

–          la sanificazione di ambienti lavorativi in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

–          l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti: DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; prodotti detergenti / disinfettanti; DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

I soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

7)    Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:

–          delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);

–          degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico (Allegato 1, DL n. 34/2020) (v. allegato 2).

Anche in questo caso è possibile cedere a terzi il credito d’imposta, come detto nel precedente punto 6.

8)    È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

  • Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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