Il D.L. 23/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, stabilisce nuovi differimenti per i versamenti dei contribuenti IVA, in scadenza per i mesi aprile e maggio 2020.

Le nuove disposizioni prevedono:

  • Per tutti gli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi inferiori ad € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente (generalmente 2019), che potranno dimostrare una riduzione del fatturato dei mesi di marzo ed aprile almeno pari al 33% rispetto al fatturato degli stessi mesi del 2019, è prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di:
    1. Ritenute alla fonte (lavoro dipendente/assimilato) e trattenute addizionale regionale/comunale;
    2. Contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL;
    3. IVA mese di marzo – I trimestre 2020;

fino al 30/06/2020 (a tale data potranno essere versati in unica soluzione o rateizzate a partire da tale data con un massimo di n. 5 rate mensili di pari importo).

In pratica, la scadenza del 16/04 potrà essere sospesa fino al 30/06 se il fatturato del mese di marzo 2020 è inferiore al 33% rispetto a quello del mese di marzo 2019, così come quella del 16/05 qualora il fatturato del mese di aprile 2020 risultasse inferiore del 33% a quello di aprile 2019.

  • Per le imprese turistico-alberghiere (es. ristoranti, bar, alberghi, ecc…) e di gestione di impianti sportivi/spettacoli (es. palestre, piscine, stadi, teatri, cinematografi, ecc…), resta valida la sospensione delle scadenze del periodo che va dal 02/03 al 30/04 con versamenti in unica soluzione o in n. 5 rate di pari importo a partire dal 01/06.

Per le associazioni e società sportive la sospensione opera fino al 31/05 ed il versamento va effettuato entro il 30/06 in unica soluzione o in n. 5 rate di pari importo.

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