E’ stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 18/2020 c.d. “Decreto cura Italia” in vigore dal 17 marzo 2020.

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza:

  • Sospensione adempimenti/versamenti a favore di tutti i soggetti:
  • Gli adempimenti che scadono nel periodo 8.3-31.5.2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020 senza sanzioni , così ad esempio è differita la presentazione del Mod. Iva 2020, Mod. INTRA (relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile), della comunicazione dati della liquidazione Iva del primo trimestre 2020, del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020.

Non sono sospesi, invece, gli adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata, come ad es. l’invio della CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31.3.2020 e l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (come ad es. gli amministratori di Condominio).

  • I versamenti in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020 (Iva del mese di febbraio e saldo Iva 2019, ritenute d’acconto operate a febbraio, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, contributi previdenziali e assistenziali).
  • Soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a Euro 2 milioni: sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.3-31.3.2020 relativi a ritenute alla fonte (lavoro dipendente/assimilato), all’Iva e a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 o in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
  • Sospensione dei versamenti relativi all’Iva, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi, a favore di soggetti con domicilio fiscale/sede legale nelle province di Bergamo, cremona, Lodi e Piacenza: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 o in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
  • Soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a Euro 400 mila: il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto sui compensi pagati nel periodo 17.3-31.3.2020 a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo, agente, rappresentante) nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato e rilasci un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Tali ritenute devono essere versate direttamente dal percipiente, senza   sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 o in forma   rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.

  • Sospensione versamenti per specifici soggetti:

per le imprese turistico-ricettive (ad es. ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub   ecc.), agenzie di viaggio e turismo, tour operator è disposta la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo 2.3-30.4.2020 relativi al versamento di   ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente/assimilati, contributi             previdenziali e assistenziali/premi INAIL.

E’ disposta, inoltre, la sospensione dei termini di versamento dell’Iva in    scadenza nel mese di marzo (Iva relativa al mese di febbraio e saldo Iva 2019),  il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro l’1.6.2020 o in    forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere dall’1.6.2020.

Le disposizioni illustrate sono riassunte nella tabella allegata alla presente circolare.

E’ disposta, inoltre, la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3-31.5.2020 delle somme derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • Gli atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali e gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

E’ previsto altresì il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. rottamazione dei ruoli, nonché del c.d. stralcio e saldo rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Si segnala che il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di quasi tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione ordinaria.

In particolare il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente.

Vengono riconosciuti una serie di aiuti alle imprese e lavoratori autonomi:

  • credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute nell’anno, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo per gli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) e non si applica ai soggetti che il Dpcm dell’11 marzo aveva autorizzato ad operare (attività di vendita di alimentari, di prima necessità e servizi alla persona compresi negli allegati 1 e 2 dello stesso Dpcm);
  • ai professionisti senza cassa titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020, ai collaboratori attivi alla stessa data, nonché ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale

obbligatoria (Ago – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori stagionali del turismo se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro entro i limiti di spesa stanziati; dovrà essere presentata una domanda all’Inps con modalità che dovranno essere definite;

  • i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l’erogazione di un’indennità, definita “reddito di ultima istanza”. Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge stanzia complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del Lavoro e da quello dell’Economia nei prossimi 30 giorni.
  • artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno procedure di sanificazione per contenere il contagio da Covid-19, per il periodo d’imposta 2020, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in questo caso dovranno essere definite le modalità di richiesta.
  • sono previste misure anche sul fronte del credito: il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020; la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data; le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

E’ in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale  dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Sono, inoltre, stati previsti una serie di aiuti alle famiglie:

  • Per i lavoratori dipendenti, con un reddito complessivo fino a Euro 40 mila, che nel corso del mese di marzo hanno lavorato nella propria sede di lavoro spetta un bonus sino ad un massimo di Euro 100 euro, in funzione dei giorni lavorati, cifra che non concorre alla formazione del reddito e che verrà erogato direttamente a cura del datore di lavoro.
  • Per i lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni è previsto un congedo parentale di 15 giorni, cumulativi, frazionabili e non fruibili contemporaneamente da due genitori che lavorano, al 50% della retribuzione e, in alternativa, il bonus da 600 euro per pagare la baby sitter, fruibile solo da chi ha attivato un regolare “contratto” sul sito Inps.
  • sospensione delle rate del mutuo per 18 mesi sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi che autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

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