Con l’avvio del nuovo anno si ricorda che l’esenzione Iva (ex art. 10 comma 1 n. 18 D.P.R. 633/72) si applica oggettivamente a tutte le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da medici/esercenti una professione sanitaria.

Nella Risoluzione 87/2006 dell’Agenzia delle Entrate sono, invece, elencate le prestazioni che sono considerate imponibili Iva, in quanto non dirette alla cura della persona ma avendo carattere peritale:

  • Perizie medico-legali finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità/determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
  • Prestazioni dei consulenti tecnici di ufficio o di parte presso il tribunale;
  • Esami del DNA per l’accertamento della paternità;
  • Accertamento effettuati dall’INAIL per il riconoscimento o meno di “cause di servizio”;
  • Prestazioni delle commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità;
  • Prestazioni rese dal medico di famiglia (certificazioni per assegno di invalidità o per idoneità a svolgere generica attività lavorativa o per infortuni redatte su modello specifico o per il riconoscimento di invalidità civile).

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